FAQ

Il preavviso di violazione al divieto di sosta/fermata, posto sul parabrezza permette al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione, senza ulteriori costi. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni e deve essere effettuato utilizzando lo specifico bollettino postale allegato al preavviso. È possibile pagare il bollettino mediante: bonifico bancario indicando nella causale il numero di preavviso e la targa del veicolo, all’Iban Indicato o mediante Pagamento online “PagoPA". Se appare la dicitura “Il verbale non è stato ancora caricato nel sistema”, bisogna inserire l’importo totale da pagare riportato sul preavviso di violazione e confermare, quindi scegliere se pagare online oppure se stampare l’avviso di pagamento che consente il pagamento presso i tabaccai, gli uffici postali, gli sportelli bancari e tutti gli esercizi abilitati PagoPA. Se invece vengono visualizzati i dati del verbale selezionare l’importo da pagare (entro 5 giorni), quindi scegliere se pagare online oppure se stampare l’avviso di pagamento che consente il pagamento presso i tabaccai, gli uffici postali, gli sportelli bancari e tutti gli esercizi abilitati PagoPA. Durante le procedure citate inserire i dati richiesti dal sistema. Trascorsi i 5 giorni dalla data di questo preavviso, qualora non sia stato effettuato il pagamento previsto per la violazione, sarà redatto un verbale di accertamento di infrazione ovvero il verbale di contestazione immediata che permette al trasgressore di pagare unicamente l’importo della sanzione, senza ulteriori costi. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni e deve essere effettuato utilizzando lo specifico bollettino postale allegato al verbale. Per usufruire della riduzione del 30 % il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione della violazione. Si precisa che la riduzione del 30 % non si può applicare quando: 1) Per la violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente; 2) La violazione commessa costituisce reato; 3) Per la violazione commessa non è consentito il pagamento in misura ridotta. È possibile pagare il bollettino presso: gli uffici postali mediante versamento in c/c postale tramite il bollettino allegato al verbale di contestazione immediata, o mediante bonifico bancario indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo all’Iban indicato o mediante Pagamento online “PagoPA” (per cui si segue la procedura già indicata in precedenza, scegliendo l'opzione (entro 60 giorni). Verbale di accertamento di infrazione notificato. L’accertamento di infrazione al Codice della Strada, viene notificato mediante verbale del servizio postale, è aumentato delle spese di notifica e procedimento, può essere pagato entro 60 giorni dalla data di notifica, attraverso una delle seguenti modalità: con il bollettino PagoPA allegato al verbale presso un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP), in tutti gli Uffici Postali, in Banca, dal Tabaccaio, in Ricevitoria, al Bancomat o al Supermercato o mediante bonifico bancario indicando nella causale il numero del verbale e la targa del veicolo – e L’iban indicato o mediante Pagamento online  “PagoPA. Per i verbali di contestazione relativi a violazioni di legge diverse dal Codice della Strada bisogna osservare le modalità di pagamento indicate sul verbale

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta al proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo: A) 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; B) 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. C) Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.  Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo e abbia fissato opportuno appuntamento con l’Ufficio Anagrafe La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto. Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione. Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 22,21 mediante Pagamento online  “PagoPA. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.
Il cittadino, al momento della domanda: 1) in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni; 2) in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna di quest’ultimo all’operatore comunale; 3) consegna il codice fiscale all’operatore comunale, C.F. che è presente anche sul retro della CIE; 4) verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale; 5) fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento; 6) indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro; 7) consegna all’operatore comunale la fotografia recente; 8) procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; 9) fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi; 10) firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che: 1) sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano; 2 sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 3) sono stati cancellati per irreperibilità; 4) provengono dall'estero. Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune. Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia. Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi). La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti: Motorizzazione civile, INPS, Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.

E’ possibile effettuare anche il cambio di residenza online, dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). La nuova modalità consente ai cittadini registrati in ANPR di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche online: 1) cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, a uno dei comuni coinvolti; 2) cambiamento di abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti.
È possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino. La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Le persone disabili aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, possono richiedere un parcheggio riservato, detto ad personam, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro. La concessione del parcheggio ad personam per disabili è un diritto di chi già possiede il contrassegno invalidi, ma il rilascio, come previsto dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della strada, non è automatico poiché occorrono alcune condizioni.
La domanda va presentata al Comune di residenza e la concessione del parcheggio ad personam è gratuita. Per quanto riguarda i tempi per la concessione, essi possono variare da comune a comune. Il Regolamento al Codice della Strada, all’art. 381, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne. L’articolo 381 afferma infatti che: “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.”
La norma chiarisce come ai fini della concessione del parcheggio ad personam per disabili occorra che: 1) che il titolare possieda già il contrassegno invalidi (si ricorda che il contrassegno spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e alle persone non vedenti, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo; 2) che non vi sia spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere riscontrata dal Comune); 3) che il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (elemento viene valutato dal Comune);
Come si può rilevare, il parcheggio ad personam viene dunque concesso a discrezione del Sindaco del Comune di residenza, mentre il Servizio di Medicina Legale dell’ASL, non ha nessuna competenza rispetto alla concessione del parcheggio, dovendo solo certificare se esista o meno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Il parcheggio riservato consente all’invalido di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva e non può essere occupato da nessun altro veicolo. Nel cartello segnaletico predisposto dal Comune, è riportato infatti il numero di targa del veicolo impiegato dalla persona disabile onde permettere l’utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina.

È necessario contattare la ditta Valpe Ambiente srl al numero verde 800.94.76.73 (dal lun al ven dalle 08.30 alle 18.00 e il sab dalle 8.30 alle 13.00).

Si può prenotare accedendo liberamente agli Uffici nei giorni di apertura al pubblico e fissando direttamente con il personale addetto l'appuntamento necessario, oppure si può telefonare, sempre neghli orari di apertura al pubblico allo 0435 482328 e digitare sulla tastiera il numero interno per prendere contatto con l'Ufficio desiderato. L'appuntamento sara fissato in base alle esigenze dell'utente e a quelle organizzative dell'ufficio.

La tessera elettorale è il documento ufficiale con cui i cittadini dello Stato italiano possono votare. È un documento personale e permanente, valido sino all’esaurimento degli spazi previsti per le timbrature a prova dell’avvenuta partecipazione al voto (18 in totale). La tessera elettorale è contrassegnata da una serie e da un numero identificativi e contiene: 1) i dati anagrafici dell'elettore; 2) la sezione elettorale di appartenenza; 3) la sede dove votare; 4) i collegi elettorali di appartenenza.
La tessera elettorale deve essere presentata al seggio insieme a un documento di riconoscimento: per questo motivo, prima delle elezioni, è importante controllare di possedere la tessera elettorale e l'indirizzo in essa riportato. La tessera elettorale è consegnata dal Comune al proprio domicilio: 1) ai nuovi residenti; 2) a coloro che compiono 18 anni; 3) a coloro che acquistano il diritto di voto in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana; 4) ai cittadini comunitari che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
Chi ha trasferito la residenza dovrà consegnare la tessera del Comune precedente al momento del ritiro della nuova tessera elettorale.
In caso di esaurimento degli spazi presenti sulla tessera o per stampa etichetta nuova residenza deve essere richiesto il duplicato da parte della persona intestataria della tessera, o altra persona, purché munita di delega con firma autografa in originale (con allegata fotocopia documento d’identità). Nel caso di parentela (presente all'interno dello stato di famiglia) può bastare la semplice copia del documento d'identità. L'operatore comunale ritirerà la vecchia tessera elettorale (nel caso della tessera esaurita).
In caso di smarrimento, furto, mancata consegna deve essere richiesto il duplicato per smarrimento, furto, mancata consegna, da parte della persona intestataria della tessera, che sottoscrive - sotto la propria responsabilità - la dichiarazione di furto o di smarrimento; nel caso in cui si presenti un delegato, quest'ultimo deve avere regolare denuncia (in originale) sporta dall'interessato e, chiaramente la delega al rilascio con allegata fotocopia del documento d’identità del delegante

Quando nasce un bambino è obbligatorio registrarlo allo stato civile. La dichiarazione o denuncia di nascita può essere presentata (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30): 1) presso il comune di residenza dei genitori: i genitori possono, entro dieci giorni, fare la dichiarazione di nascita al Comune di residenza. Devono presentarsi all'ufficio stato civile del proprio Comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita; 2) presso il centro di nascita: entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se risiedono in Comuni diversi 3) presso il comune di nascita: entro dieci giorni dalla nascita, i genitori devono presentarsi al Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. 
Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia. I giorni per presentare la denuncia decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno (per la dichiarazione resa in Comune) o il terzo giorno (per la dichiarazione resa presso il Centro di nascita) cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficio di Stato Civile invierà un rapporto al Procuratore della Repubblica 

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